Oggi ritorniamo a parlare di un argomento  molto dibattuto tra noi avvocati matrimonialisti e che spesso ci viene  esposto dai nostri clienti, non solo in occasione di separazione o  divorzio, ma anche in costanza di una relazione:  si tratta della  pubblicazione e del relativo consenso di pubblicare e condividere le  foto dei propri figli sui social.

 
 

 


 
Sul punto diversi Tribunali si sono pronunciati, dirimendo molti dei dubbi che in dottrina erano sorti al riguardo: 

 


 
 -  Il Tribunale di Trani, ordinanza 30 agosto 2021, ha accolto il ricorso  d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da  cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le  informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network,  inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e  condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di  una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di  ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o  inosservanza successiva.Infatti, la Corte  ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla  pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre  di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della  figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della  minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una  cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del  provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già  pubblicate.  - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre  attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella  occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli  minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una  violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice  civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali  e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989,  ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n.  679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa  pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del  Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha  considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto  con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e  internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e  145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma  1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel  1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in  vigore all’epoca).  

 
-  Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha  dichiarato che "deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di  evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale  frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da  parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli  relativi ai dati personali e dati personali  e alla vicenda giudiziaria  inerente il figlio". Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali  decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di  bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a  parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su  scelte fondamentali che riguardano i figli. 

Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo

Matrimonialista - Divorzista - Curatore Speciale del Minore